La cittadinanza per nascita
sul territorio italiano da genitori stranieri
L
’
art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore et
à
. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all
’
interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore et
à
, pu
ò
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potr
à
formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di
“
Ius soli
”
non
è
richiesto il soddisfacimento n
é
del requisito reddituale n
é
di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L
’
art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a pu
ò
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della met
à
.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi
è
necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non
è
invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia
legale (regolare permesso di soggiorno e continuit
à
dell
’
iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale
fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Pu
ò
richiedere la cittadinanza per residenza:
-
cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni;
-
cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni;
-
cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello
status;
-
cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall
’
ipotesi prevista dall
’
art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92);
-
cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92);
-
cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;
-
cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
-
dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell
’
entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).
Attenzione!
Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1,
è
richiesto il possesso di un altro requisito, quello del
reddito personale o familiare
(in quest
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ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare
è
quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:
-
euro 8.263,31
per richiedenti senza persone a carico;
-
euro 11.362,05
per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.