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Estratto delle norme di riferimento in materia di rilascio di certificati estratti di stato civile
Codice Civile - Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Legge 31/10/1955 n. 1064 Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile
Articolo 1
L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
Articolo 2
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.
Decreto Presidente della Repubblica 3/11/2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Articolo 107 Estratti per copia integrale
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Articolo 108 Contenuto
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.