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Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede oppure il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero
L’accordo può essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale) mentre si può concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Trascorso un mese dalla sottoscrizione dell’ accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente in Comune, nella data stabilita con l’ufficio preposto, pena la nullità, per la conferma della scelta mediante nuova dichiarazione.
Se l’accordo viene confermato si procede immediatamente ad effettuare le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si può divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia consensuale.