I soggetti che intendono organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti devono presentare specifiche pratiche agli uffici competenti, mentre la polizia locale è tenuta alla verifica degli adempimenti e alla tenuta della sicurezza pubblica.
Le tipologie di pratiche sono le seguenti:
- autorizzazione dell'attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
- Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
- bozza di relazione tecnica;
- bozza di piano di emergenza;
- delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
- comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
- scia temporanea per partecipazione mercati;
- scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
- ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.
Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività : accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità , persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità , audizioni all'aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa pi ù attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall'articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all'autorità di pubblica sicurezza di subordinare l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l'esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all'aperto.
Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.