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La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione ("residenza in tempo reale").Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d'identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l'opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l'insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- · Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- · Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- · Legge 7 agosto 1990, n. 241
- · Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
· Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)